Legge 78/2014 Jobs Act
Legge 78/2014 Entrata in vigore 20 maggio 2014
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
- viene eliminato dell’obbligo di indicare la causale giustificativa dell’apposizione del termine, riconoscendo la possibilità di stipulare sempre contratti a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito della somministrazione di lavoro, nel limite di durata massima di 36 mesi.
Ai fini del computo del periodo massimo di durata occorre tener conto anche dei periodi di lavoro svolti nell’ambito della somministrazione.
- il numero complessivo di rapporti a termine, non potrà eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa indicazione dei contratti collettivi nazionali.
Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti potranno stipulare un contratto a tempo determinato;
In caso di violazione del suddetto limite percentuale, è comminata al datore di lavoro una sanzione pecuniaria pari al 20% o al 50% della retribuzione per ciascun mese, di durata del rapporto di lavoro,
- il contatto è prorogabile per un massimo di 5 volte nell’arco della durata massima 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi,: ne consegue che anche in caso di successione di più contratti, le proroghe ammesse per le stesse mansioni non potranno essere più di cinque;
- per le lavoratrici si prevede che il periodo di astensione obbligatoria per maternità, intervenuto nel corso di un contratto a termine, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile ai fini del diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
Il richiamo a tale diritto deve essere contenuto nella lettera di assunzione
APPRENDISTATO
- Obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale in forma semplificata.
La consegna dovrà essere contestuale alla stipulazione del contratto: è stata, infatti, eliminata la previsione del D.Lgs. n. 167/2011 che ne consentiva la redazione entro trenta giorni dall’assunzione;
- Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti obbligo di stabilizzazione, ai fini di ulteriori assunzioni in apprendistato, di una quota di apprendisti pari ad almeno il 20%;
- in merito all’apprendistato professionalizzante, obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione professionalizzante con la formazione pubblica. A tal fine la Regione deve comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento della formazione trasversale, anche con riferimento alle sedi ed al calendario delle attività previste.
DURC
- In materia di DURC viene confermata la possibilità, anche per l’impresa, di verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC, ovunque previsto.
CENTRI PER L’IMPIEGO
Lo stato di disoccupazione potrà essere provato presso qualunque Centro per l’impiego sul territorio italiano presentandosi personalmente, o inviando la documentazione tramite Pec