A decorrere dal 1.07.2018 (salvo proroghe) la L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito l’abolizione della scheda carburante. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati con la fattura elettronica (art. 22, c. 3, 2° periodo D.P.R. 633/1972 – commercio al minuto). Non sono, invece, soggette all’obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
Qui di sotto potrete scaricare un riassunto di tale nuova normativa.
Abolizione scheda carburanti dal 01/07/2018
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