Correttivi D.lgs 81-2015
A seguito delle modifiche apportate al D.LGS N. 81/2015 vi segnaliamo le principali novità in vigore dal giorno 8 ottobre 2016.:
VOUCHER
Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all’ispettorato nazionale del lavoro.
L’obbligo di comunicare (via sms o email) l’intenzione di usare i voucher prima che inizi la prestazione è molto importante, perché impedisce comportamenti truffaldini (come l’uso per giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto).
Con tale modifica la comunicazione non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere effettuata ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate).
La comunicazione telematica ha un contenuto vincolato: deve indicare:
- dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Non essendoci ancora un canale dedicato, nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente .
- sms al numero 3399942256 (previo accreditamento sul sito clic lavoro)
- oppure email all’indirizzo: intermittenti@pec.lavoro.gov.it
Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
CIGO
Vengono modificati i termini della presentazione della domanda di Cigo con specifico riferimento alle domande relative ad eventi oggettivamente non evitabili (esempio eventi meteorologici), per le quali risulta applicabile il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Rimane invece invariato il termine dei 15 giorni per le domande di mancanza di lavoro.
CIGS
Ai fini del trattamento di CIGS il termine di 30 giorni precedentemente previsto come minimo, diventa il termine massimo entro il quale il trattamento dovrà avere inizio
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Aumentata da 62,77 a 153,2 € la sanzione (per ogni giorno e per ogni lavoratore) per le aziende che hanno l’obbligo del disabile (aziende con 15 dipendenti un disabile, con 35 dipendenti due disabili, oltre i 50 il 7 % dei lavoratori) e che non procedono all’assunzione dello stesso.
Viene estesa la possibilità di applicazione della diffida.