Con la conversione in Legge del cosiddetto “Decreto Dignità”, il Legislatore ha messo mano ad alcuni aspetti del D. Lgs 81/2015 contenente l’intera disciplina regolatrice di questa tipologia contrattuale.
L’intervento in questo ambito mira a ridurre il precariato disincentivando i contratti a termine, mediante l’introduzione di maggiori vincoli per l’accesso, l’aumento della loro onerosità e l’inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni.
A seguito dell’introduzione della Legge Dignità, pertanto, l’impianto legislativo alla base del contratto a tempo determinato, è costituito dalla coesistenza di due atti normativi: Il D.Lgs 81/2015, che ne costituisce l’ossatura portante e la L. 96/2018, appunto, che ne ha riformato alcuni aspetti. A questi due, vanno aggiunti i Contratti Collettivi. Il Legislatore infatti, vista la loro migliore capacità di capire gli aspetti critici di settore, affida alla contrattazione collettiva ampia discrezionalità di decisione.
Che cos’è?
Nonostante l’art.1 del D.Lgs 81/2015 ribadisca quale forma contrattuale comune quella a tempo indeterminato il Legislatore, per venire incontro alle esigenze di flessibilità in casi di picchi di lavoro, ha riconosciuto comunque la possibiltà di apporre una scadenza allo stesso. Sopraggiunto il menzionato termine, il contratto spira automaticamente senza necessità di ulteriori adempimenti.
La scadenza del contratto deve risultare obbligatoriamente da atto scritto. In caso di violazione di questo vincolo attestata in sede di ispezione o a seguito di impugnazione da parte del dipendente, la clausola viene data come mai apposta e il contratto trasformato, dall’inizio, a tempo indeterminato.
La stipula di contratti a tempo determinato è comunque subordinata al rispetto di requisiti preventivi e di vincoli di durata.
Requisiti del datore di lavoro
1) Rispetto del limite massimo di lavoratori assunti a tempo determinato
2) Mancanza di circostanze ostatitve
Durata massima, proroghe e rinnovi
(Vedi file allegato)
Diritti di precedenza dei lavoratori a tempo determinato
- Contratto superiore a 6 mesi
- Lavoratrici in congedo di maternità
- Lavoratori stagionali
Contribuzione
Allo scopo di disincentivarne l’accesso, il Legislatore ha previsto una maggiore onerosità contributiva per questa fattispecie contrattuale.
All’aliquota ordinaria in vigore per il settore di attività del datore di lavoro, va aggiunta la maggiorazione di 1,40% per il finanziamento del fondo Naspi.
Inoltre, come accennato in precedenza quando si è trattato l’argomento dei rinnovi, la Legge Dignità ha inasprito l’onerosità contributiva prevedendo un ulteriore aumento dello 0,50% in corrispondenza di ogni rinnovo contrattuale.
Pertanto, il costo in termini di contributi previsto per il contratto a termine è il seguente:
Cause di cessazione
1) Scadenza del termine
2) Licenziamento o dimissioni per giusta causa
3) risoluzione consensuale
4) morte del lavoratore