Che cos’è
Evento morboso, causato da fattori estranei all’ambito lavorativo, che determina l’impossibilità temporanea ed assoluta a svolgere l’attività lavorativa affidata.
Da questa nozione è possibile dedurre che, la malattia, impedisce la svolgimento della specifica attività lavorativa a cui è adibito il lavoratore non precludendo la possibilità di svolgerne altre. Pertanto, come affermato dalla Corte di Cassazione, non è sanzionabile il lavoratore che, nonostante in astensione per malattia, sia colto a svolgere altra attività lavorativa non in contrasto con la specifica patologia. Unico vincolo è che l’attività svolta non pregiudichi la guarigione.
Obblighi del lavoratore
La legge prevede che, in caso di eventi di malattia, il lavoratore debba:
1) Farsi rilasciare il certificato medico.
2) Avvisare il datore di lavoro
3) Collaborare per la pronta guarigione
4) Garantire la reperibilità per accertamenti sanitari
5) chiedere nuovo certificato per rientro anticipato
Obblighi del datore di lavoro
1) Anticipare quota indennità a carico Inps
2) Pagare integrazione a proprio carico
3) Utilizzare medici Inps per visite di controllo
4) Garantire la guarigione del malato e la tutela dei colleghi
5) permettere il rientro anticipato solo in presenza di certificato medico di sopravvenuta idoneità
Tutela economica del lavoratore
Per tutelare il lavoratore dalla perdita di retribuzione dovuta all’astensione dall’attività lavorativa per malattia, è stata introdotta dal Legislatore una indennità a totale carico dell’Inps. Tuttavia, non per tutte le categorie di lavoratori è prevista questa tutela. Infatti, suddetta indennità è riconosciuta solamente nei confronti degli operai e impiegati del solo settore terziario e commercio.
Questa isituto di assicurazione sociale è stato garantito dal nostro Legislatore, per rispondere al principio Costituzionale sancito nell’art. 38 della Costituzione italiana. Il citato articolo ha introdotto il concetto di stato sociale (previdenza e assistenza), obbligando a prevedere mezzi adeguati a sostenere i lavoratori che per cause a loro non imputabili, perdano la possibilità di prestare attività lavorativa e, di conseguenza, produrre reddito.
In aggiunta all’indennità erogata dall’Istituto, può essere prevista dalla contrattazione collettiva una quota a totale carico del datore di lavoro a sua integrazione.
Pertanto, la retribuzione percepita dal lavoratore in malattia è composta come di seguito
INDENNITA’ CARICO INPS ( + ) IEVENTUALE INTEGRAZIONE CARICO DITTA
Tutela posto di lavoro
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con rientro alle medesime condizioni, per tutto il periodo chiamato “comporto”. In via generale questo arco temporale è fissato in 180 giorni. Fino a scadenza, il datore di lavoro, ha il divieto tassativo di licenziamento del lavoratore se non per giusta causa.
In tal senso, tuttavia, giocano un ruolo fondamentale i contratti collettivi. Gli stessi, oltre a poter dilatare il sopra citato lasso temporale, hanno la facoltà di introdurre il cosiddetto comporto per sommatoria oltre al semplice comporto secco. Mentre l’ultimo citato si riferisce al singolo evento morboso, il primo prende in considerazione più malattie avvenute in un certo lasso di tempo.
In conseguenza a quanto esposto in materia di periodo di comporto, è necessario considerare la possibilità di valutare due differenti situazioni:
- Superamento “Comporto Secco”: lavoratore che per il singolo evento morboso si astenga dall’attività lavorativa per più di 180 giorni (o maggiore arco temporale previsto da ccnl);
- Superamento “Comporto per sommatoria”: più malattie verificatesi all’interno dell’arco temporale di riferimento previsto dal CCNL, comportano il superamento del limite massimo previsto dalla stessa contrattazione collettiva.