La riscossione coattiva dei crediti previdenziali
A partire dal 01/01/2011 è stato riconosciuto all’Inps, il potere di procedere in prima persona alla riscossione coattiva dei propri crediti, senza chiedere all’agente di riscossione l’iscrizione a ruolo e l’emissione di un titolo esecutivo.
Il mezzo attraverso il quale l’ente previdenziale procede a tale attività è denominato avviso di addebito. Questo atto avente valenza esecutiva immediata, viene notificato al contribuente colpevole di omissione contributiva totale o parziale oppure nei confronti del quale è stato emesso un verbale ispettivo dal quale risulti una carenza di versamenti.
L’avviso di addebito viene notificato al contribuente debitore, in via preferenziale mediante PEC. Nel caso in cui il destinatario sia sprovvisto di casella di posta certificata, il mezzo utilizzato è la raccomandata A/R inviata presso il domicilio fiscale noto all’Istituto di previdenza.
Cause di emissione dell’atto
1) Omissione contributiva
2) Atto di accertamento amministrativo
3) Verbale di contestazione dell’Organo Ispettivo
4) Somme dovute a qualunque titolo
Casi di invalidità dell’atto
1) Carenza di contenuto
2) Scadenza termine di decadenza
3) Superamento termini prescrizionali
Azioni possibili al ricevimento
Una volta ricevuto l’avviso di addebito, il contribuente può porre in essere azioni diverse a seconda se sia d’accordo con quanto richiesto dall’Ente o ravvisi delle non conformità:
- Pagamento in unica soluzione;
- Richiesta rateazione;
- Ricorso avverso avviso di addebito;
- Atto di citazione per “vizi formali”.
Qualora, entro 60 giorni non venga versato l’intero importo dovuto o richiesta la sua dilazione, l’Agente di riscossione sarà automaticamente incaricato e autorizzato a procedere con la riscossione coattiva (fermo amministrativo autoveicoli, pignoramenti ecc.).
N.B. Si invita a scaricare il file in Pdf legato alla presente per la trattazione esaustiva dei punti in questa sede accennati.