Sono state pubblicate attraverso nota n. 109/2022 dcell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le FAQ che forniscono delucidazioni interpretative in merito alle nuove disposizione introdotte dal D.L. 146/2021 sul Lavoro Autonomo Occasionale.
Quesito Gli Enti del Terzo settore svolgenti esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 14, co. 1, del D.lgs. 81/2008, modificato dal D.L. 146/2021, concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
Risposta No, in quanto, in base a quanto chiarito nella Nota n. 29/2022,
– il nuovo obbligo di comunicazione;
– riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Tuttavia, lo svolgimento da parte di tali Enti, anche in via marginale, di un’attività d’impresa
– comporta per gli stessi l’assolvimento dell’obbligo;
– con riguardo ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Quesito Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito applicativo della normativa relativa alla comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Risposta Si, in quanto l’obbligo in esame:
– interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali
– inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222 del C.C. e sottoposti al regime fiscale di cui alla lett. l), co. 1, art. 67, del TUIR.
Nel caso di specie, l’attività è invece inquadrabile;
– nell’ambito dei redditi diversi di cui alla lett. i) del citato co. 1,
– in quanto, come chiarito con la Risoluzione 180/1995 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.
Quesito La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito applicativo dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al co. 1, art. 14, del D.lgs. 81/2008?
Risposta No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale:
– rientrano nell’ambito applicativo di cui alla lett. i), co. 1, art. 67, del TUIR,
– in analogia a quanto evidenziato nella FAQ n. 2.
Quesito Sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva di cui al co. 1, art. 14, del D.lgs. 81/2008, la pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici?
Risposta Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della P.A., ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione di cui al co. 2, art. 1, del D.lgs. 165/2001.
Quesito Si chiede se possano escludersi dall’obbligo comunicazionale di cui al co. 1, art. 14, del D.lgs. 81/2008, i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.
Risposta La Nota n. 29/2022 dell’INL ha chiarito che le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e seguenti del C.C. Considerata la ratio della norma che è volta a contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale
tipologia contrattuale e la sua collocazione nell’ambito della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, viene ritenuto che:
– siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale
– le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Pertanto, possono essere esclusi, ad es., i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
Quesito L’adempimento in esame va effettuato nel caso di prestazione lavorativa resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
Risposta Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, nel caso in cui l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.
Quesito Sono da comunicare, in base al co. 1, art. 14, del D.lgs. 81/2008, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo?
Risposta No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.
Quesito Sono tenute ad assolvere l’obbligo comunicazionale le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in alcuni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali?
Risposta No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non sia qualificabile quale attività di impresa.
Quesito L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
Risposta No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
Quesito Sono tenuti l’obbligo comunicazionale di cui al co. 1, art. 14, del D.lgs. 81/2008, gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale?
Risposta Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione, in quanto, la norma fa riferimento esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, resta fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.