NUOVE CASSE INTEGRAZIONI GUADAGNI
- Disposizioni comuni (C.I.G.O – C.I.G.S. – F.I.S.)
- Lavoratori per i quali si può richiedere
a) Tutti i subordinati (esclusi dirigenti);
b) Lavoratori a domicilio;
b) Qualsiasi tipologia di apprendista;
- Requisito lavoratori: possono essere ricompresi nella richiesta di intervento, tutti i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità di effettivo lavoro pari almeno a 30 giorni; non è richiesto in caso di ricorso a CIGO per eventi oggettivamente inevitabili (es. maltempo per edilizia)
- Obblighi Lavoratori: se la sospensione o la riduzione è superiore al 50% dell’orario medio in 12 mesi, devono recarsi al Centro per l’Impiego a sottoscrivere il “patto di servizio”;
- Entità della prestazione: 80% della retribuzione normale aumentata dei ratei di mensilità aggiuntiva, nel rispetto del massimale stabilito per legge, annualmente rivalutato al tasso ISTAT.
Per l’anno 2021 è stato rivalutato in 1.199,72. Pertanto, qualora l’80% della retribuzione normale aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive, fosse superiore ad €1.199,72, l’importo massimo erogato sarebbe quest’ultimo;
- Contributo addizionale: dovuto dalle aziende che fruiscono effettivamente di integrazione salariale. Lo stesso, aumenta al protrarsi dell’utilizzo nel quinquennio mobile:
- 9% fino a 52 settimane;
- 12% oltre le 52 e fino a 104 settimane;
- 15% oltre le 104 settimane.
Dal 01/01/2025 è previsto uno sconto nei confronti delle aziende che non abbiano fruito di trattamenti per almeno 24 mesi dall’ultima richiesta. In questo caso, il contributo ammonterà a:
- 6% fino a 52 settimane
- 9% oltre le 52 e fino a 104 settimane;
- 15% oltre le 104 settimane.
- Modalità di erogazione: l’importo della prestazione viene, di regola, anticipato dal datore di lavoro che potrà recuperarlo mediante conguaglio in Uniemens, una volta ricevuta l’autorizzazione.
Nei soli casi di grave e documentata crisi di liquidità, l’azienda richiedente può presentare istanza per il pagamento diretto da parte dell’Istituto. Una volta concessa questa possibilità, il datore di lavoratore ha tempo entro la fine del secondo mese successivo la data di concessione, per inviare all’Inps tutti i dati dei lavoratori necessari al pagamento.
- C.I.G.O.
Imprese beneficiarie | Edili;Industriali;Manifatturiere;Produttive. |
Causali di intervento | Contrazione o sospensione attività dovuta a: Condizioni interne non imputabili a datore di lavoro o lavoratori;Condizioni esterne legate a dinamiche di mercato;Eventi oggettivamente inevitabili. OBBLIGO di ripresa attività. |
Contribuzione ordinaria | Sempre dovuta da aziende che anche solo potrebbero accedervi. Percentuale diversa a seconda dell’inquadramento previdenziale dell’azienda. |
Durata massima | Singolo 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino a massimo 52 settimane nel biennio mobile. Raggiunte le 52 settimane, occorre attenderne altrettante prima di procedere con un’ulteriore richiesta. Simultaneamente con CIGS I periodi di fruizione dei due Istituti non deve superare 24 mesi nel quinquennio mobile. |
Procedimento | 1) Fase sindacale (informazione ed eventuale consultazione sindacale preventiva); 2) Sospensione o riduzione; 3) Fase amministrativa (richiesta). |
- C.I.G.S.
Imprese beneficiarie | Aziende di qualsiasi settore con + 15 dipendenti. |
Causali di intervento | Riorganizzazione (vengono considerati tali anche i “processi di transizione”);Crisi Aziendale;Contratto di Solidarietà (riduzione lavorativa fino al 90% per singolo lavoratore nel rispetto del massimo 80% in media tra tutti i lavoratori interessati). |
Contribuzione ordinaria | Sempre dovuta da aziende che anche solo potrebbero accedervi. Aziende non FIS = 0,90% di cui 0,30% a carico del lavoratore. Aziende FIS = 0,27% di cui 0,09% a carico del lavoratore |
Durata massima | Diversa a seconda della causale: Crisi= 12 mesi anche continuativi;Riorganizzazione= 24 mesi anche continuativi;Solidarietà= 24 mesi prolungabili a 36 in taluni casi. I primi 24 contano per la metà ai fini del raggiungimento del limite globale N.B. nel rispetto del limite da valutare simultaneamente con i periodi C.I.G.O. |
Procedimento | 1) Stesura piano di riorganizzazione, risanamento crisi o accordo solidarietà; 2) Fase sindacale (consultazione obbligatoria); 3) Fase amministrativa (richiesta); 4) Sospensione o riduzione; 5) Fase di gestione personale interessato. |
- F.I.S.
Imprese beneficiarie | Aziende con almeno 1 dipendente in forza, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione C.I.G.O. e sprovvisti di Fondi Bilaterali specifici. |
Causali di intervento | Contrazione o sospensione attività dovuta a: Condizioni interne non imputabili a datore di lavoro o lavoratori;Condizioni esterne legate a dinamiche di mercato;Eventi oggettivamente inevitabili. OBBLIGO di ripresa attività. |
Contribuzione ordinaria | Sempre dovuta da aziende che anche solo potrebbero accedervi. Per il 2022 Aziende da 1 a 5 dipendenti = 0,15% (0,05% carico dipendente); Aziende da 6 a 15 dipendenti = 0,55% (0,18% carico dipendente); Aziende da 16 a 50 dipendenti = 0,69% (0,23% carico dipendente); Aziende +50 dipendenti = 0,24% (0,08% carico dipendente). A regime (dal 2023) Aziende da 1 a 5 dipendenti = 0,50% (0,16% carico dipendente); Aziende da 6 a 15 dipendenti = 0,80% (0,26% carico dipendente); |
Durata massima | Diversa a seconda della media di dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti: Fino a 5 dipendenti= 13 settimane nel biennio mobile;Oltre 5 dipendenti= 26 settimane nel biennio mobile; |
Procedimento | 1) Fase sindacale (informazione ed eventuale consultazione sindacale preventiva); 2) Sospensione o riduzione; 3) Fase amministrativa (richiesta). |
- Fondi Bilaterali di Settore (Es. FSBA per artigiani)
Quelli già costituiti avranno tempo fino al 31/12/2022 per adeguarsi alle nuove normative ed estendere la copertura dell’ammortizzatore sociale ordinario a tutte le tipologie di aziende con almeno 1 dipendente.
Nelle more dell’adeguamento, le aziende che non sono coperte da ammortizzatore sociale ordinario (es. Artigiani da 5 a 15 dipendenti) rientreranno nel F.I.S.
Seguiranno aggiornamenti .
- Procedure per accesso ad ammortizzatori sociali
La procedure specificamente previste per ogni tipologia di ammortizzatore sociale, devono essere seguite rigorosamente in ogni singolo passaggio, pena la reiezione della domanda.
Di seguito si schematizzano tutti i passaggi previsti, comuni per C.I.G.O e F.I.S., particolari e più macchinosi per la C.I.G.S.
1) PROCEDURA PER C.I.G.O. e F.I.S.
Fase Sindacale | 1) Comunicazione preventiva a sindacati indicando: – Cause – Entità (se a sospensione o riduzione); – Durata; – N° Lavoratori. 2) Esame Congiunto (se richiesto dai sindacati) 3) Entro 25 giorni (10 se azienda con meno di 50 dipendenti) la procedura deve comunque concludersi. |
Sospensione o riduzione | E’ possibile effettivamente procedere con la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei propri dipendenti per effetto della cassa integrazione. |
Fase amministrativa | Entro 15 giorni dalla data di sospensione o riduzione occorre presentare istanza all’Inps di competenza mediante sito istituzionale. Vanno indicate: – Causa – Durata presumibile con data di ripresa attività; – Nominativi lavoratori – Ore richieste; – Relazione tecnica che dimostrano l’esistenza delle cause e la prospettata ripresa lavorativa Autorizzazione su decreto dell’Inps di competenza territoriale. |
2) PROCEDURA PER C.I.G.S.
Fase organizzativa | Stesura di veri e propri programmi al fine di far fronte alla causale che ha dato luogo alla necessità di accedere alla C.I.G.S. Riorganizzazione = piano di riorganizzazione; Crisi = piano di risanamento; Solidarietà = stipula del contratto di solidarietà |
Fase sindacale | 1) Comunicazione preventiva a sindacati indicando Cause, Entità (se a sospensione o riduzione),Durata e N° Lavoratori. 2) Entro 3 giorni presentazione di esame congiunto alle sede regionale dell’organo preposto; 3) Entro 25 giorni (10 se azienda con meno di 50 dipendenti) convocazione per esame congiunto; 4) Esame congiunto su: – Analisi programma stilato dall’azienda – N° lavoratori coinvolti; – Criteri di individuazione lavoratori e loro rotazione. |
Fase Amministrativa | Entro 7 giorni dalla data di termine dell’esame congiunto occorre presentare istanza all’Inps di competenza mediante sito istituzionale. Vanno indicate: – Causa – Durata presumibile con data di ripresa attività; – Nominativi lavoratori – Ore richieste; – Relazione tecnica che dimostrano l’esistenza delle cause e la prospettata ripresa lavorativa. Da presentare sotto forma di atto di notorietà. |
Sospensione o riduzione | Solamente una volta ottenuta l’autorizzazione su Decreto del Ministero del Lavoro, è possibile effettivamente procedere con la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei propri dipendenti per effetto della cassa integrazione. Si attua tutto quanto stabilito nell’accordo sindacale raggiunto in sede di esame congiunto. |