Retribuzione
RETRIBUZIONE
- Art. 36 cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.Ne deriva che:
Deve essere equa e proporzionale= i CCNL fissano il limite minimo. I contratti individuali hanno solo la possibilità di aumentare tali limiti.
È un corrispettivo= se la propria attività non viene svolta per cause a lui non imputabili, ha comunque diritto a percepirla.
TIPOLOGIE DI RETRIBUZIONE (IN BASE AL MODO DI CORRESPONSIONE)
A tempo | A cottimo | Provvigioni | In Natura | Partecipazione a utili |
Compenso commisurato alla durata dell’attività lavorativa. | Compenso commisurato alle unità prodotte. | Compenso commisurato ad una % degli affari conclusi. | Il compenso viene erogato riconoscendo beni o servizi al lavoratore. | Compenso commisurato ad una % degli utili netti dell’azienda. |
Esempio retribuzione in natura: auto aziendale
Può essere concessa in tre modi:
Uso servizio | Uso promiscuo | Uso privato | |
In cosa consiste | Il veicolo è solo come strumento dell’attività lavorativa (furgone per idraulico). | Il veicolo può essere usato dal dipendente sia come mezzo di lavoro che mezzo proprio. Il datore di lavoro può fissare dei limiti e chiedere una trattenuta a titolo di compartecipazione al mantenimento. | Il veicolo è liberamente a disposizione del lavoratore che si occupa interamente del mantenimento. |
Natura | Servizio | Servizio + retributiva | Retributiva |
Parte retributiva (=imponibile fiscale e contributiva) | Zero | Valore da tabelle ACI
(X) Forfait 15.000 Km (X) 30% (-) Somma trattenuta a titolo di compartecipazione al mantenimento | Valore di mercato= prezzo di noleggio per un anno per quel tipo di autovettura, vigente al momento del riconoscimento della retribuzione nella stessa area geografica.
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Possibilità di revoca | Sempre senza alcun indennizzo. | Bisogna riconoscere una forma retributiva che compensi il beneficio che l’auto dava (= imponibile fiscale e contributiva). | Bisogna riconoscere una forma retributiva che compensi il valore di mercato. |
TIPOLOGIE DI RETRIBUZIONE (IN BASE AL MOMENTO DI CORRESPONSIONE)
Diretta= spettante al lavoratore al termine di ogni periodo di paga previsto da CCNL. |
Indiretta= maturata in assenza di attività lavorativa (malattia, ferie, permessi retribuiti ecc.) |
Differita= matura durante lo svolgimento di attività lavorativa ma viene corrisposta solo in specifici momenti. Il diritto alla maturazione mensile lo si acquista se si svolgono almeno 15gg di attività lavorativa DIRETTA o INDIRETTA nel mese. |
Retribuzioni differite: T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto)
Somma che si accantona periodicamente ogni mese e viene corrisposta al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La quota da accantonare viene calcolata in base ad una formula precisa:
[ Retribuzione utile TFR (/) 13,5 ] (-) [Retribuzione utile TFR (X) 0,50%]
(*) Retribuzione Utile TFR= Retribuzione imponibile lorda.
Dal 01/01/2007 sono entrate in vigore le seguenti regole:Le aziende, prima dell’entrata in vigore della Riforma della Previdenza Complementare ovvero entro il 31/12/2006, se il lavoratore non optava per destinare il TFR ad una previdenza complementare, mantenevano il fondo presso di esse.
- Aziende <50 dipendenti= se il dipendenti sceglie di non destinare il proprio TFR a fondo di previdenza complementare, l’accantonato rimarrà presso l’azienda;
- Aziende >50 dipendenti= se il dipendenti sceglie di non destinare il proprio TFR a fondo di previdenza complementare, l’accantonato dovrà essere convogliato a fondo INPS senza possibilità di trattenerlo in azienda.
Le aziende che in base alla scelta del lavoratore destinano il TFR a previdenza complementare o a fondo Inps, potranno recuperare dai contributi una quota dello 0,20% sulla somma persa.
Dal 01/04/2015 è entrata in vigore un’ulteriore regola: il dipendente può chiedere, indipendentemente dalla tipologia di azienda, la liquidazione periodica del TFR in busta paga (Qu.I.R.). Tale scelta è irrevocabile fino al 30/06/2018 e la liquidazione andrà ad aumentare la retribuzione lorda imponibile mensile.
Durante il rapporto di lavoro il legislatore ha previsto che il lavoratore possa richiedere l’anticipazione di una parte di fondo tfr accantonato fino a quel momento.
Con i seguenti requisiti,
- Il lavoratore deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità presso la stessa azienda,
- In presenza di specifici motivi: acquisto prima casa propria o di figli, spese sanitarie straordinarie, spese in congedo parentale o spese in congedo per formazione,
il datore di lavoro deve erogare almeno una volta il 70% del fondo totale accantonato fino a quel momento.
Al momento della risoluzione del contratto di lavoro, verrà liquidata la quota matura fino a quel momento in quel anno, più il fondo al 31/12 dell’anno precedente rivalutato con l’indice dei prezzi al consumo. Questo vale solo per i lavoratori che hanno optato per la destinazione a Fondo Inps o il mantenimento in azienda, mentre chi ha scelto di versarlo a fondo complementare dovrà rivalersi direttamente nei confronti del Fondo stesso. Per quanto riguarda il TFR destinato a fondo Inps, l’azienda al momento della cessazione anticiperà la somma al lavoratore, poi vanterà un credito che recupererà dai contributi che verserà in quel mese.
Retribuzioni differite: Tredicesima e quattordicesima
- La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta in coincidenza con la festività Natalizia. La maturazione avviene mensilmente nel periodo dal 01/01 al 31/12. In caso di maternità obbligatoria, i ratei maturati, siccome già anticipati, verranno decurtati dalla somma da corrispondere.
- La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva della quale il CCNL può prevederne la corresponsione . La maturazione avviene mensilmente nel periodo dal 01/07 al 30/06. In caso di maternità obbligatoria, i ratei maturati, siccome già anticipati, verranno decurtati dalla somma da corrispondere.