In cosa consiste | Disciplina | |
Tempo indeterminato | E’ il tipico contratto di lavoro. | Siccome è considerato dalla legge contratto tipico tutte le disposizioni, se non specificato, si devo riferire ad esso. |
Tempo determinato | Il lavoratore viene assunto per un arco temporale specifico, al termine del quale il rapporto di lavoro si intende risolto automaticamente senza necessità di comunicazione e preavviso da parte del lavoratore. | Con nuova riforma dei contratti di lavoro, è stata prevista la piena acasualità del rapporto a tempo determinato.
·E’ soggetto a dei limiti specifici: a) La legge stabilisce un limite massimo di lavoratori assumibili, ovvero, fino raggiungimento del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti al 01/01. Ogni CCNL può derogare a questo limite normandolo in modo differente; b) Ogni lavoratore può essere assunto dallo stesso datore di lavoro per un massimo di 36 mesi; c) è possibile prorogare, con lo stesso datore di lavoro, il contratto per un massimo di 5 volte; d) è possibile stipulare più contratti di lavoro, con lo stesso datore di lavoro, rispettando le seguenti condizioni:
· Con i contratti di durata >6mesi vi è l’obbligo di indicare, nella lettera di assunzione, che il lavoratore ha il diritto di far valere entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la precedenza di assunzione nel caso in cui il datore di lavoro abbia intenzione di assumere a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi. Se durante il rapporto di lavoro interviene la maternità, la lavoratrice, oltre quello specificato precedentemente, può far valere il suo diritto anche sulle assunzioni a tempo determinato. · Il periodo di prova deve essere quello indicato nel CCNL rapportato alla reale durata del contratto di lavoro; |
Part-time | E’ una particolare tipologia di contratto atipico che prevede la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al classico tempo pieno. Essi si dividono in 2 tipologie:
a) Verticale: il lavoro è distribuito su meno giorni della settimana ma per ognuno di essi è di 8h giornaliere; b) Orizzontale: il lavoro è distribuito su tutti i giorni della settimana ma per ognuno di essi l’orario è <8h giornaliere. | · Il datore di lavoro, all’assunzione, ha i medesimi obblighi previsti per i contratti a tempo pieno con l’aggiunta dell’obbligo di specificare, nella lettera di assunzione, il collocamento temporale dell’orario di lavoro (es. tutte le mattine dalle 8:00 alle 12:00). Se tale specificazione non è stata effettuata, in caso di impugnazione del lavoratore, è possibile incorrere nell’obbligo di trasformazione a tempo indeterminato orario pieno.
· Lavoro supplementare:è il tempo di lavoro oltre l’orario part-time fino al raggiungimento dell’orario pieno. Ogni contratto prevede una percentuale di maggiorazione e un limite all’utilizzo. Se esso in un arco temporale prolungato si verificano costantemente ore di supplementare, il datore di lavoro potrà ricadere nell’obbligo di trasformazione a tempo pieno. · Nel contratto individuale possono essere previste delle clausole che, in determinate condizioni, possono permettere la modifica dell’orario: 1) Clausole elastiche: permettono di allungare, nella giornata, il tempo di lavoro; 2) Clausole flessibili: permettono di “aggiungere” uno o più giorni di lavoro. |
Lavoro intermittente | E’ un contratto di lavoro subordinato senza l’indicazione di un orario di lavoro prestabilito. Ciò consente al datore di lavoro maggiore flessibilità infatti, in base alle esigenze aziendali, può scegliere quando chiamare il lavoratore. Si dividono in due tipologie:
· Con disponibilità= il datore di lavoro può scegliere quando chiamarlo e il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi. In cambio, gli verrà riconosciuta la relativa indennità; · Senza disponibilità= il lavoratore può anche rifiutare la chiamata senza ripercussioni. | · E’ possibile assumere un lavoratore con questa tipologia contrattuale attraverso due modalità:
1) Con requisito OGGETTIVO: Il lavoratore deve essere di età inferiore ai 25 anni (il contratto si deve risolvere entro i 24 anni e 364gg) o maggiore di 55 anni; 2) Con requisito SOGGETTIVO: L’attività lavorativa deve rientrare nelle categorie previste dal CCNL. Se non è regolamentato, l’attività deve rientrare nell’elenco emanato dal Ministero del Lavoro (in attesa dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale, si continua a far riferimento al Regio decreto); · Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva alla DTL tramite procedura online o pec con invio di file XML indicando le giornate di lavoro. E’ possibile comunicare le chiamate dei successivi 30gg. Inoltre, è possibile utilizzare anche sms ma solo per le comunicazioni giornaliere. In caso di variazione occorrerà effettuare una rettifica. |
Lavoro accessorio | Rapporto per il quale non è prevista la stipula di un contratto fra le parti ma, il lavoratore, viene pagato a voucher acquistabili solo telematicamente su sito Inps, nelle tabaccherie o nelle banche autorizzate. I soggetti privati possono acquistarli anche presso gli uffici postali.
Voucher= €10 lordi – Inps – Inail – servizi=€7,5 netti (non sono imponibili fiscali). | · Limiti di utilizzo:
1) Il lavoratore può percepire, nell’anno civile fino a un massimo di €7.000,00 netti; 2) I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, nell’anno civile, possono percepire fino a €3.000,00 netti; 3) Ogni committente può percepire dallo stesso datore di lavoro imprenditore, nell’anno civile, fino a €2.020,00 netti. · E’ vietato l’utilizzo di lavoro accessorio negli appalti. · Per ogni giorno di utilizzo di lavoro accessorio, va fatta comunicazione alla DTL (non ancora attuata).
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Somministrazione | L’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’agenzia di somministrazione nell’interesse di un altro soggetto, imprenditore o non, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive.
Nascono due contratti: · Di lavoro fra lavoratore e somministratrice · Di somministrazione (commerciale) fra somministratrice e datore di lavoro utilizzatore | · Il lavoratore viene retribuito dall’agenzia interinale, che emetterà poi fattura al datore di lavoro. Nel caso in cui essa sia inadempiente nei confronti del lavoratore, dovrà intervenire l’utilizzatore come da impegno preso nel contratto di somministrazione tra utilizzatore e somministratrice;
· Il potere dispositivo e organizzativo sono in capo al datore di lavoro. · Quello disciplinare rimane in capo all’agenzia interinale. Il datore di lavoro comunicherà il comportamento sanzionabile all’agenzia, che provvederà ad agire nei confronti del lavoratore · Il datore di lavoro ha obbligo di inserire nel LUL questa tipologia di lavoratori indicando il nominativo del lavoratore e della agenzia di somministrazione. · Limiti: a) A tempo indeterminato: la legge fissa un elenco dettagliato delle attività nelle quali può essere utilizzato; b) A tempo determinato: i limiti quantitativi sono regolamentati dai CCNL. · Divieto assoluto di utilizzo: 1) Sostituzione lavoratori in sciopero; 2) Unità operative che nei 6 mesi precedenti hanno proceduto a licenziamenti collettivi; 3) Imprese che non svolgono la valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs n. 81/2008; 4) Se l’azienda utilizzatrice fruisce di ammortizzatori sociali per quei reparti. · Entro il 20 del mese successivo la data di assunzione, il somministratore, ha l’obbligo di inviare comunicazione alla DTL competente indicando i lavoratori utilizzati. · Entro il 31/01 dell’anno successivo, il somministratore, deve comunicare alla DTL e ai SINDACATI il resoconto consuntivo con indicando il numero di lavoratori utilizzati e specificando la motivazione. |
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