In merito alla possibilità di utilizzare investigatori privati e, di conseguenza, il materiale da loro raccolto in sede di giudizio per controllare l’attività dei propri dipendenti alla ricerca di eventuali illeciti, si è espressa da ultimo il tribunale di Padova con decreto 6031 del 04 Ottobre 2019. Con lo stesso, l’organo giudiziario, si è espresso rimanendo in linea con la giurisprudenza che ormai risulta essere consolidata.
L’interpretazione dei giudici di quanto riportato nello Statuto dei Lavoratori art. 3, disciplina introduttiva delle restrizioni imposte al datore di lavoro con riguardo all’utilizzo di personale di vigilanza, ha lasciato la possibilità di utilizzare investigatori privati in alcune circostanze e rispettando specifici requisiti.
Di seguito si riporta una sintesi del quadro presentato.
Occasioni di utilizzo
L’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”.
Tuttavia la giurisprudenza consolidata ha slegato da questo vincolo le indagine condotte su commissione del datore di lavoro ad investigatori privati, per accertare comportamenti che possono configurare condotte illecite o anche solo il sospetto della loro realizzazione (Cassazione, sentenze 4984/2014 e 15094/2018 ).
Il controllo da parte degli investigatori privati, però, deve riguardare comportamenti che abbiano rilevanza non come mero inadempimento contrattuale, ma come autonome fattispecie illecite: civili, amministrative o penali. Non devono essere, pertanto, finalizzate a verificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore con riguardo alla diligenza e accuratezza tenuta (tale compito deve essere svolto solo e solamente dal datore di lavoro e ai suoi collaboratori).
Dalle pronunce giurisprudenziali, è possibile tipizzare i casi di utilizzo di personale ispettivo privato:
- Attività extra lavorative in contrasto con la non concorrenza;
- Utilizzo indebito di permessi Legge 104 (assistenza propria di lavoratore disabile o di propri familiari disabili);
- Attestazioni di presenza al lavoro quando, invece, l’attività prestata è di orario ridotto;
- Svolgimento di attività retribuita per conto di terzi durante orario di lavoro;
- Comportamenti adottati durante il periodo di malattia. Non devono riguardare accertamenti medici ma solamente le condotte extra lavorative che attestano l’insussistenza della malattia o dello stato di incapacità lavorativa.
Requisiti dell’incarico conferito dal datore di lavoro all’agenzia di investigazione
- Conferimento deve risultare da atto scritto;
- Conforme con normativa sulla privacy;
- Conforme alla giurisprudenza della Corte Europea sui diritti dell’uomo;
- Verifiche degli investigatori devono mirare ad assicurare protezione di diritti. Non deve essere una scelta arbitraria del datore di lavoro;
- Tecniche utilizzate, meno invasive possibili;
- Utilizzo di strumenti proporzionati all’illecito ricercato;
- I dati raccolti devono essere trattati da chi riceve e da chi conferisce l’incarico e le indagini devono concludersi in un termine ragionevole prestabilito.